venerdì 30 ottobre 2009

INTERROGAZIONE SU APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009 N. 22 PIANO CASA

Il sottoscritto Samuele Mascarin in qualità di consigliere comunale, sollecita il seguente chiarimento.


Premesso che

Con legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 denominata "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" pubblicata sul B.U.R. Marche in data 15/10/2009 il Consiglio Assemblea-Legislativa regionale delle Marche ha approvato gli ambiti di applicazione del “Piano Casa”;


Considerato che

- nella suddetta Legge Regionale vengono indicati limiti e deroghe all’attuale impianto normativo in materia Urbanistica prevedendo ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti anche a mezzo di demolizione e ricostruzione con notevole ricaduta sul territorio comunale;

- gli ampliamenti volumetrici consentiti hanno per oggetto sia edifici residenziali che edifici non residenziali ubicati in zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola;

- detti interventi sono consentiti anche per gli edifici destinati ad opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica nonché gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale;

- sono consentiti, previo accordo di programma tra ERAP e Comune, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica con notevole possibilità di ampliare l’offerta di residenza pubblica;


Chiede

- se questa Giunta ritenga necessario avviare una verifica di tutti gli immobili di proprietà pubblica potenzialmente interessati da detto provvedimento;

- se questa Giunta ritenga necessario aprire subito un tavolo di confronto con l’ente ERAP al fine di individuare eventuali ambiti di applicazione delle legge medesima;


Considerato inoltre che

- all’articolo 9 della suddetta legge regionale n. 22 si stabilisce che entro il termine perentorio di quarantacinque (45) giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa i Comuni possono limitarne l’applicazione in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio;


Chiede

- se questa Giunta abbia intenzione di aprire immediatamente un confronto nella città relativamente ai riflessi che detta legge potrà avere sul territorio comunale e ad assumere i provvedimenti necessari all’attuazione operativa della legge così come previsto all’art. 9 della medesima.


Fano, 31 ottobre 2009

Samuele Mascarin/Consigliere comunale Sinistra Unita