martedì 1 febbraio 2011

INTERROGAZIONE RELATIVA AI RITARDI NELL’ATTIVAZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL TESTAMENTO BIOLOGICO


I sottoscritti Consiglieri comunali sollecitano il seguente chiarimento.

Considerato che

- il 10 maggio 2010 il Consiglio comunale di Fano ha approvato a maggioranza (18 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto) una mozione per l’istituzione di un registro comunale per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (testamento biologico), con un voto trasversale che ha coinvolto consiglieri comunali sia di minoranza che di maggioranza;

- in sede di discussione consiliare, sollecitato ad esprimersi sulla legittimità dell’atto, il Direttore Generale – presente ai lavori in sostituzione del Segretario Generale – ha espresso in proposito dubbi sulla sua concreta efficacia ma non sulla legittimità;

- in data 27 novembre 2010 l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), rispondendo alle sollecitazioni contenute nella circolare sottoscritta dal Ministro dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, ha ribadito che “può ritenersi che i presupposti della legittimità e tenuta di tali registri, in via generale, possano essere ricondotti allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (art.13, comma1, D.Lgs nr.267 del 2000)” e che pertanto appare “legittimo che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull’art. 47 del D.P.R. nr. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale”;

- in data 11 gennaio 2011 il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso in materia di testamento biologico a favore di un uomo di settanta anni “in buono stato di salute fisica e mentale” il quale richiedeva “la nomina di un amministratore di sostegno autorizzato, per il tempo di eventuale perdita della capacità auto determinativa”, ad opporsi a determinati trattamenti sanitari quali la respirazione artificiale; il Tribunale di Firenze ha inoltre evidenziato che la libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti è garantita da numerose norme costituzionali;

- la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;

- la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;

- il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana e dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è inviolabile e deve essere rispetta e tutelata;

- negli ultimi sette mesi diversi cittadini fanesi hanno personalmente contattato gli uffici comunali per presentare le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, ricevendo risposte negative e perentorie;

- negli ultimi sette mesi diversi comuni hanno approvato, successivamente al voto del Consiglio comunale di Fano, analoghe mozioni che hanno portato in tempi rapidi all’istituzione in quelle realtà del di un registro comunale per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (testamento biologico);

Si chiede di sapere:

- perché a distanza di sette mesi non sia stata data applicazione alla deliberazione assunta dal Consiglio comunale, non essendo stati mai contestati problemi di legittimità;

- quali siano i tempi di realizzazione e attivazione del servizio secondo l’articolazione prevista e deliberata dal Consiglio comunale.

Samuele Mascarin

Christian Marinelli

Marco Cicerchia

Luca Stefanelli

Rosetta Fulvi

Oscardo Ferri

Hadar Omiccioli